In tutti i casi in cui il contratto venga sostituito,
si procederà all’eventuale conguaglio
rispetto al premio pagato e non
goduto della polizza sostituita.
Relativamente alla garanzia Responsabilità
civile autoveicoli terrestri (R.C.A.), il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde, se rilasciata, sostitutivi verranno riconsegnati previa restituzione dei precedenti documenti.
La Società, su richiesta del contraente,
rilascia un duplicato del certificato di assicurazione,
del contrassegno e della carta
verde nel caso in cui essi si siano deteriorati,
siano stati sottratti, smarriti o distrutti.
Nel caso di deterioramento, il contraente
deve restituire alla Società il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta
verde deteriorati.
Nel caso di sottrazione, smarrimento
o distruzione degli stessi, il contraente
deve fornire alla Società la prova di avere
denunciato il fatto alle competenti autorità
o, in alternativa, una sua dichiarazione
circa l’evento accaduto.
Il trasferimento di proprietà del veicolo
determina, a scelta irrevocabile dell’alienante,
la cessione del contratto di assicurazione,
salvo che l’alienante chieda che il
contratto, stipulato per il veicolo alienato,
sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà
o del coniuge in comunione dei beni.
In tal caso l’alienante è tenuto a darne comunicazione
alla Società, la quale, previa
restituzione del certificato di assicurazione,
del contrassegno e della carta verde relativi
al veicolo alienato, procederà per il nuovo
veicolo all’emissione di un nuovo contratto,
in sostituzione di quello in essere, previo
eventuale conguaglio del premio.
Nel caso di trasferimento di proprietà del
veicolo assicurato che comporti la cessione
del contratto di assicurazione, il contraente
è tenuto a darne immediata comunicazione
all’acquirente ed alla Società, la
quale, previa restituzione del certificato di
assicurazione, del contrassegno e della
carta verde, prenderà atto della cessione
mediante emissione di appendice.
Il cedente è tenuto al pagamento del premio
fino al momento in cui darà la comunicazione
alla Società.
Non sono ammesse sospensioni del contratto
successivamente alla sua cessione.
Il contratto ceduto si estingue alla sua
naturale scadenza.
A tale data, per l’assicurazione dello
stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare
un nuovo contratto.
La Società non rilascerà l’attestazione
sullo stato del rischio.
Nel caso in cui l’alienante chieda la risoluzione
del contratto, la Società provvederà
all’annullamento del contratto,
previa esibizione di copia dell’atto di
trasferimento di proprietà, nonché al
rimborso del premio netto pagato e non
goduto a partire dalla data di restituzione
del certificato di assicurazione, contrassegno
e carta verde.
Qualora il periodo di osservazione risulti
concluso, la Società invia al contraente la
relativa attestazione sullo stato del rischio.
Se il veicolo viene consegnato in conto
vendita, il contraente, dietro presentazione
di idonea documentazione probatoria,
può chiedere che il relativo contratto sia
reso valido su altro veicolo, purchè non vi
sia variazione nella figura del proprietario.
Nel caso in cui il contraente non intenda
rendere valido il contratto su altro veicolo
e la vendita sia avvenuta a seguito della
documentata consegna in conto vendita
dello stesso ed il contraente chieda
l’annullamento del contratto, la Società
provvederà al rimborso del premio netto
pagato e non goduto a partire dalla data
della consegna in conto vendita, purchè
a quella data siano stati restituiti il certificato,
il contrassegno e la carta verde
relativi al veicolo consegnato.
Qualora vi sia un trasferimento della proprietà del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, sussiste in capo a quest’ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito maturata.
Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, viene mantenuta la classe di merito già maturata sul veicolo.
Nel caso di cessazione del rischio a causa
di demolizione del veicolo e di esportazione
definitiva all’estero o definitiva cessazione
della circolazione del veicolo, il contraente
è tenuto a darne comunicazione
alla Società ed a riconsegnare il certificato,
il contrassegno e la carta verde.
Nel caso di cessazione del rischio a causa
di demolizione del veicolo, il contraente,
inoltre, deve fornire alla Società copia
del certificato rilasciato ai sensi di legge
attestante l’avvenuta consegna del veicolo
per la demolizione.
Nel caso di cessazione del rischio a causa
di definitiva cessazione della circolazione
del veicolo o esportazione definitiva del
veicolo, il contraente, invece, deve fornire
alla Società la documentazione del Pubblico
Registro Automobilistico attestante
la restituzione del certificato di proprietà,
della carta di circolazione e della targa di
immatricolazione.
In tutti i casi, il contratto si risolve e la Società,
previa restituzione di certificato, contrassegno
e carta verde, rimborsa la parte
di premio netto pagato e non goduto, ad
eccezione del premio relativo alla garanzia
Incendio nel caso di incendio totale, e
ciò alla data di demolizione del veicolo, di
esportazione definitiva all’estero o di definitiva
cessazione della circolazione risultante
dalla documentazione indicata sopra.
Qualora il contraente chieda che il contratto
sia reso valido per altro veicolo di
sua proprietà o del coniuge in comunione
dei beni, la Società procederà all’emissione
di un nuovo contratto in sostituzione
di quello in essere con il relativo
conguaglio del premio; se il periodo di
osservazione risulta concluso, la Società
invia al contraente la relativa attestazione
sullo stato del rischio.
Per i contratti di durata inferiore all’anno,
la Società non procederà alla restituzione
della maggiorazione di premio richiesta al
momento della stipulazione del contratto.
Nel caso di demolizione, esportazione definitiva
all’estero o definitiva cessazione della
circolazione del veicolo successiva alla
sospensione del contratto, la Società restituirà
la parte di premio netto corrisposta
e non usufruita dalla data di sospensione.
Qualora il contraente intenda sospendere
la garanzia in corso di contratto, è tenuto
a darne comunicazione alla Società restituendo
il certificato di assicurazione, il
contrassegno e la carta verde.
La sospensione decorre dalla data di restituzione
del certificato di assicurazione,
del contrassegno e della carta verde
e, all’atto della sospensione, la Società
rilascerà un’appendice che deve essere
sottoscritta dal contraente.
Qualora il contraente abbia aderito all’opzione
tariffaria “A Kilometro”, la sospensione
è ammessa fino a due volte per anno assicurativo e per una durata massima di
18 mesi ciascuna.
Per i contratti stipulati sulla base di clausole
che prevedono ad ogni scadenza annuale
variazioni di premio in relazione al verificarsi
o meno di sinistri nel corso del periodo
di osservazione, detto periodo rimane sospeso
per tutta la durata della sospensione
della garanzia e riprende a decorrere dal
momento della riattivazione della stessa,
eccetto il caso in cui la sospensione abbia
avuto durata inferiore a 60 giorni.
Decorsi 18 mesi dalla sospensione, senza
che il contraente abbia richiesto la riattivazione
della garanzia, il contratto si estinguerà
e la Società provvederà alla restituzione
del premio netto pagato e non goduto.
Non è consentita la sospensione del contratto
nei seguenti casi:
• contratti di durata inferiore all’anno;
• contratti ceduti;
• furto totale, rapina o appropriazione
indebita del veicolo.
Qualora il contraente intenda riattivare un
contratto sospeso e non siano trascorsi
oltre 18 mesi dalla sospensione, la riattivazione
del contratto deve essere fatta
secondo i seguenti criteri:
• emissione di una nuova polizza in sostituzione
del contratto sospeso;
• proroga della scadenza annua per un
periodo pari a quello della sospensione;
• mantenimento dello stesso proprietario,
del coniuge in comunione dei beni
del locatario, e della formula tariffaria;
• applicazione della tariffa in corso
all’atto della riattivazione per la determinazione
del premio;
• imputazione, a favore del contraente,
del premio pagato e non goduto sul
contratto sospeso.
Nel caso in cui la tariffa in vigore all’atto
della riattivazione non preveda la stessa
formula tariffaria del contratto sospeso,
si procederà alla riattivazione applicando
al nuovo contratto, a scelta del contraente,
una tra le formule tariffarie previste
dalla tariffa in corso.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto
durata inferiore a 60 giorni, non si procede
alla proroga della scadenza né al conguaglio
del premio pagato e non goduto relativo
al periodo della sospensione.
In caso di furto totale, rapina o appropriazione
indebita del veicolo il contratto è
risolto automaticamente per cessazione
del rischio a decorrere dalle ore 24 del
giorno della denuncia di tali eventi presentata
alle autorità competenti (art. 122,
comma 3° della Legge).
I danni causati dalla circolazione del veicolo,
da quel momento in poi, sono risarciti
dal Fondo di garanzia per le vittime
della strada (art. 283 della Legge).
Il contraente ha diritto al rimborso della
relativa parte del premio netto pagato e
non goduto, previa tempestiva presentazione
alla Società di copia della denuncia
alle autorità.
Quanto al premio non goduto relativo alla
garanzia Furto e rapina, il rimborso sarà effettuato
solo se la cessazione del rischio è
stato causato da appropriazione indebita.
A seguito di furto totale, rapina o appropriazione
indebita del veicolo non sono ammesse
né la sospensione in corso di contratto
di cui all’art. A.10 – Sospensione in corso di
contratto, né la sostituzione del contratto.