Cosa devo fare in caso di ...

In tutti i casi in cui il contratto venga sostituito, si procederà all’eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto della polizza sostituita.
Relativamente alla garanzia Responsabilità civile autoveicoli terrestri (R.C.A.), il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde, se rilasciata, sostitutivi verranno riconsegnati previa restituzione dei precedenti documenti.
La Società, su richiesta del contraente, rilascia un duplicato del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde nel caso in cui essi si siano deteriorati, siano stati sottratti, smarriti o distrutti.

Nel caso di deterioramento, il contraente deve restituire alla Società il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde deteriorati.
Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione degli stessi, il contraente deve fornire alla Società la prova di avere denunciato il fatto alle competenti autorità o, in alternativa, una sua dichiarazione circa l’evento accaduto.

Il trasferimento di proprietà del veicolo determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, la cessione del contratto di assicurazione,
salvo che l’alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà
o del coniuge in comunione dei beni. In tal caso l’alienante è tenuto a darne comunicazione alla Società, la quale, previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde relativi al veicolo alienato, procederà per il nuovo veicolo all’emissione di un nuovo contratto, in sostituzione di quello in essere, previo eventuale conguaglio del premio.
Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti la cessione del contratto di assicurazione, il contraente
è tenuto a darne immediata comunicazione all’acquirente ed alla Società, la quale, previa restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice.
Il cedente è tenuto al pagamento del premio fino al momento in cui darà la comunicazione alla Società.
Non sono ammesse sospensioni del contratto successivamente alla sua cessione.
Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza.
A tale data, per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.
La Società non rilascerà l’attestazione sullo stato del rischio.
Nel caso in cui l’alienante chieda la risoluzione del contratto, la Società provvederà all’annullamento del contratto,
previa esibizione di copia dell’atto di trasferimento di proprietà, nonché al rimborso del premio netto pagato e non
goduto a partire dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, contrassegno e carta verde.
Qualora il periodo di osservazione risulti concluso, la Società invia al contraente la relativa attestazione sullo stato del rischio.

Se il veicolo viene consegnato in conto vendita, il contraente, dietro presentazione di idonea documentazione probatoria,
può chiedere che il relativo contratto sia reso valido su altro veicolo, purchè non vi sia variazione nella figura del proprietario.
Nel caso in cui il contraente non intenda rendere valido il contratto su altro veicolo e la vendita sia avvenuta a seguito della
documentata consegna in conto vendita dello stesso ed il contraente chieda l’annullamento del contratto, la Società provvederà al rimborso del premio netto pagato e non goduto a partire dalla data della consegna in conto vendita, purchè a quella data siano stati restituiti il certificato, il contrassegno e la carta verde relativi al veicolo consegnato.

Qualora vi sia un trasferimento della proprietà del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi, sussiste in capo a quest’ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito maturata.

Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, viene mantenuta la classe di merito già maturata sul veicolo.

Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione del veicolo e di esportazione definitiva all’estero o definitiva cessazione
della circolazione del veicolo, il contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società ed a riconsegnare il certificato,
il contrassegno e la carta verde.
Nel caso di cessazione del rischio a causa di demolizione del veicolo, il contraente, inoltre, deve fornire alla Società copia del certificato rilasciato ai sensi di legge attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione.
Nel caso di cessazione del rischio a causa di definitiva cessazione della circolazione del veicolo o esportazione definitiva del veicolo, il contraente, invece, deve fornire alla Società la documentazione del Pubblico Registro Automobilistico attestante la restituzione del certificato di proprietà, della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.
In tutti i casi, il contratto si risolve e la Società, previa restituzione di certificato, contrassegno e carta verde, rimborsa la parte di premio netto pagato e non goduto, ad eccezione del premio relativo alla garanzia Incendio nel caso di incendio totale, e ciò alla data di demolizione del veicolo, di esportazione definitiva all’estero o di definitiva cessazione della circolazione risultante dalla documentazione indicata sopra.
Qualora il contraente chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o del coniuge in comunione dei beni, la Società procederà all’emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere con il relativo conguaglio del premio; se il periodo di osservazione risulta concluso, la Società invia al contraente la relativa attestazione sullo stato del rischio.
Per i contratti di durata inferiore all’anno, la Società non procederà alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.
Nel caso di demolizione, esportazione definitiva all’estero o definitiva cessazione della circolazione del veicolo successiva alla
sospensione del contratto, la Società restituirà la parte di premio netto corrisposta e non usufruita dalla data di sospensione.

Qualora il contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto, è tenuto a darne comunicazione alla Società restituendo
il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde.
La sospensione decorre dalla data di restituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno e della carta verde e, all’atto della sospensione, la Società rilascerà un’appendice che deve essere sottoscritta dal contraente.
Qualora il contraente abbia aderito all’opzione tariffaria “A Kilometro”, la sospensione è ammessa fino a due volte per anno assicurativo e per una durata massima di 18 mesi ciascuna.
Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedono ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi
o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione
della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa, eccetto il caso in cui la sospensione abbia
avuto durata inferiore a 60 giorni.
Decorsi 18 mesi dalla sospensione, senza che il contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estinguerà
e la Società provvederà alla restituzione del premio netto pagato e non goduto.
Non è consentita la sospensione del contratto nei seguenti casi:
• contratti di durata inferiore all’anno;
• contratti ceduti;
• furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo.

Qualora il contraente intenda riattivare un contratto sospeso e non siano trascorsi oltre 18 mesi dalla sospensione, la riattivazione del contratto deve essere fatta secondo i seguenti criteri:
• emissione di una nuova polizza in sostituzione del contratto sospeso;
• proroga della scadenza annua per un periodo pari a quello della sospensione;
• mantenimento dello stesso proprietario, del coniuge in comunione dei beni del locatario, e della formula tariffaria;
• applicazione della tariffa in corso all’atto della riattivazione per la determinazione del premio;
• imputazione, a favore del contraente, del premio pagato e non goduto sul contratto sospeso.
Nel caso in cui la tariffa in vigore all’atto della riattivazione non preveda la stessa formula tariffaria del contratto sospeso, si procederà alla riattivazione applicando al nuovo contratto, a scelta del contraente, una tra le formule tariffarie previste dalla tariffa in corso.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 60 giorni, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio
del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.

In caso di furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo il contratto è risolto automaticamente per cessazione del rischio a decorrere dalle ore 24 del giorno della denuncia di tali eventi presentata alle autorità competenti (art. 122, comma 3° della Legge).
I danni causati dalla circolazione del veicolo, da quel momento in poi, sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada (art. 283 della Legge).
Il contraente ha diritto al rimborso della relativa parte del premio netto pagato e non goduto, previa tempestiva presentazione alla Società di copia della denuncia alle autorità.
Quanto al premio non goduto relativo alla garanzia Furto e rapina, il rimborso sarà effettuato solo se la cessazione del rischio è stato causato da appropriazione indebita.
A seguito di furto totale, rapina o appropriazione indebita del veicolo non sono ammesse né la sospensione in corso di contratto di cui all’art. A.10 – Sospensione in corso di contratto, né la sostituzione del contratto.